Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26 del 2 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'interpretazione degli atti notarili, vale il principio della comune intenzione delle parti, da individuarsi anzitutto dal dato letterale e dal contesto complessivo dell'atto (artt. 1362 e 1363 cod. civ.); solo qualora persistano dubbi interpretativi, si ricorre ai criteri sussidiari della buona fede (art. 1366 cod. civ.) e della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Una dichiarazione contenuta in un verbale di pubblicazione di testamento apocrifo, se ritenuta espressamente volta alla conferma delle disposizioni testamentarie di un testamento falso, non può essere interpretata come espressione di una volontà negoziale autonoma di modifica delle disposizioni del testamento autentico del de cuius.

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