(massima n. 1)
In caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 cod. pen. deve essere individuato in un ingiusto profitto con danno altrui senza che rilievo assuma il movente dell'azione criminosa. Ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod. pen. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno ex art. 48 cod. pen. e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod. pen.