Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46097 del 25 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 cod. pen. deve essere individuato in un ingiusto profitto con danno altrui senza che rilievo assuma il movente dell'azione criminosa. Ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod. pen. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno ex art. 48 cod. pen. e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod. pen.

(massima n. 2)

Con la fattispecie incriminatrice di procurata evasione il legislatore ha inteso punire autonomamente la compartecipazione nell'evasione altrui.

(massima n. 3)

Laddove l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) venga realizzato con l'intervento di un terzo, il fatto deve essere qualificato come estorsione (art. 629 c.p.) ove questi agisca per un interesse proprio. Siffatto interesse, tuttavia, non può essere individuato nel movente che spinge il terzo ad agire, richiedendosi, ai fini di un giudizio di responsabilità ex art. 629 c.p., un ingiusto profitto con altrui danno, che il terzo richiede e ottiene dalla vittima della violenza o della minaccia.

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