(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fissata dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. in anni cinque, in seguito a condanna alla reclusione compresa tra tre e cinque anni, dev'essere determinata in concreto dal giudice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza avere riguardo alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.