(massima n. 1)
Quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime. Ora, se č vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si č da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario della L. n. 689 del 1981, art. 53, essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice - e se č altrettanto vero che tale principio č estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa cosė introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all' art. 133 c.p. (L. n. 689 del 1981, art. 58) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis c.p.