(massima n. 2)
Ai fini dell'ottenimento della diminuente dell'integrale risarcimento del danno, non č sufficiente che il ricettatore restituisca la somma ricevuta per l'intermediazione svolta nella vendita del bene di delittuosa provenienza ad altro ricettatore, essendo necessario che risarcisca il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante da lucro cessante e da altri danni emergenti e corrisponda, inoltre, al proprietario, vittima della sottrazione, il controvalore della "res" dispersa per effetto della ricettazione.