Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11973 del 13 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute.

(massima n. 2)

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, sussiste disomogeneitą tra la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione in quanto, pur nella coincidente finalitą di entrambe di offrire al condannato un'opportunitą di risocializzazione, nelle prime prevale la finalitą rieducativa, mentre nelle seconde l'esigenza di assicurare l'espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili.

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