(massima n. 1)
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 c.p., č configurabile il concorso formale, facendo esse riferimento alla diversitą dei beni giuridici tutelati: la libertą morale nel primo reato, e l'integritą fisica nel secondo. Il criterio da applicare č quello della specialitą previsto dall'art. 15 c.p. che si fonda sulla comparazione astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.