(massima n. 2)
Sul tema del concorso tra il reato di violenza privata e di lesioni personali, deve affermarsi che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di violenza privata, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati, sempre che, ovviamente, dalla violenza sia scaturito anche un pati, un tacere o un omettere in contrasto con la volontà del soggetto passivo (e solo ove il pati sia diretta conseguenza della lesione subita, sia consistito, cioè, unicamente nel subire la lesione perpetrata con violenza si potrà ritenere in un certo senso assorbita la violenza del reato di cui all'art. 610 c.p. nella lesione, essendo insito nel cagionamento della lesione il subire). (Nel caso di specie, per la S.C., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto assorbita nella violenza privata la minaccia e di contro non assorbita la violenza privata nel reato di lesione).