Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50450 del 22 novembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 c.p., è configurabile il concorso formale, facendo esse riferimento alla diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. Il criterio da applicare è quello della specialità previsto dall'art. 15 c.p. che si fonda sulla comparazione astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.

(massima n. 2)

Sul tema del concorso tra il reato di violenza privata e di lesioni personali, deve affermarsi che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di violenza privata, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati, sempre che, ovviamente, dalla violenza sia scaturito anche un pati, un tacere o un omettere in contrasto con la volontà del soggetto passivo (e solo ove il pati sia diretta conseguenza della lesione subita, sia consistito, cioè, unicamente nel subire la lesione perpetrata con violenza si potrà ritenere in un certo senso assorbita la violenza del reato di cui all'art. 610 c.p. nella lesione, essendo insito nel cagionamento della lesione il subire). (Nel caso di specie, per la S.C., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto assorbita nella violenza privata la minaccia e di contro non assorbita la violenza privata nel reato di lesione).

(massima n. 3)

I reati di violenza privata e di lesioni personali divergono già sul versante della condotta: la fattispecie di lesioni personali è reato d'evento a forma libera e non necessariamente a base violenta, posto che può essere realizzata attraverso qualsiasi condotta anche non violenta, laddove del tutto estranea, rispetto al reato ex art. 582 c.p., è la condotta di minaccia; mentre rispetto a quello di violenza privata la nota caratterizzante, con riguardo alla condotta di violenza, va invece ineludibilmente ravvisata nell'"idea dell'aggressione fisica. Sicchè deve escludersi che l'una fattispecie incriminatrice possa essere raffigurata come un cerchio concentrico dell'altra.

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