(massima n. 1)
La novellata previsione dell'art. 131-bis, c.p., che tra i parametri da valutare, indica la "condotta susseguente al reato", in quanto norma sostanziale, trova applicazione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., siccome legge pił favorevole rispetto a quella previgente.