(massima n. 1)
In materia di locazione di unitā abitative, ove contrattualmente sia negata la facoltā di recesso, con esclusione dell'unico caso di acquisto di altra abitazione da parte del conduttore, ci si trova a cospetto di una disciplina convenzionale che ha espressamente regolato una fattispecie. Tale previsione colloca il contratto, avente ad oggetto una locazione abitativa, al di fuori della previsione dell'art. 4 L. n. 392 del 1978. Il fatto che la previsione contrattuale nella prima parte vieti il recesso immotivato e poi nella seconda parte parli di unica eccezione, induce a ritenere, secondo un'esegesi del contratto conforme all'art. 1362 e all'art. 1366 cod. civ., nonché al principio di interpretazione conservativa di cui all'art. 1367 cod. civ., che, essendo vietato espressamente un recesso immotivato il cui divieto č oggetto di previsione implicita nell'art. 3, comma 6 della L. n. 431 del 1998, lā dove esso consente solo il recesso per gravi motivi , necessariamente la manifestazione di recesso debba, una volta ricevuta dal locatore, essere intesa come effettuata ai sensi della seconda parte della clausola contrattuale.