(massima n. 1)
In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).