Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16630 del 21 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, siano state sollevate eccezioni riguardanti la indeterminatezza e nullitā delle pattuizioni degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., il giudice di merito č tenuto a pronunciarsi su tali eccezioni. La mancata pronuncia comporta la cassazione del decreto impugnato.

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