(massima n. 1)
Qualora, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, siano state sollevate eccezioni riguardanti la indeterminatezza e nullitā delle pattuizioni degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., il giudice di merito č tenuto a pronunciarsi su tali eccezioni. La mancata pronuncia comporta la cassazione del decreto impugnato.