Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3532 del 11 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La vendita con patto di riscatto č nulla quando il trasferimento del bene non mira a uno scambio effettivo, ma funge da garanzia per la restituzione di un debito. Tale operazione elude il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., comportando la nullitā del contratto per illiceitā della causa.

(massima n. 2)

Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualitā di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed č ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalitā definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalitā di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).

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