Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25743 del 4 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).

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