Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9612 del 11 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve considerarsi come non apposta per nullitą parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimitą, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., cosģ stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.

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