(massima n. 1)
In caso di causa estintiva personale ad un condebitore, come la compensazione, gli altri condebitori possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto. Tuttavia, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l'intero debito, anche gli altri condebitori potrebbero reputarsi liberati verso il creditore (pur restando obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione).