Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16246 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di causa estintiva personale ad un condebitore, come la compensazione, gli altri condebitori possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto. Tuttavia, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l'intero debito, anche gli altri condebitori potrebbero reputarsi liberati verso il creditore (pur restando obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione).

(massima n. 2)

Nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris soggette al regime di solidarietà, si pone la questione dell'opponibilità delle eccezioni personali agli altri debitori e dei limiti entro i quali può essere opposto in compensazione il credito dell'eventuale condebitore. La soluzione di tali questioni richiede l'individuazione dei limiti della contaminazione tra le due opposte regole (la separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie e la comunicazione degli effetti favorevoli) e delle deroghe alla regola generale dell'inopponibilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.