Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47329 del 20 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di competenza per territorio, i criteri di cui all'art. 10 c.p.p. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o pił reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dall'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., al pił grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave.

(massima n. 2)

La competenza per territorio per il reato di cui agli artt. 474 e 474-ter c.p. si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui rimangano ignote le modalitą ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, il luogo č quello di consumazione della fattispecie, che coincide con il primo luogo in cui la merce contraffatta compare nel territorio nazionale. (Nella specie, essendo rimaste ignote le modalitą ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, deve essere individuato in Frosinone, primo luogo in cui i telefoni contraffatti fanno comparsa nel territorio nazionale per essere successivamente distribuiti ai singoli acquirenti dalle dipendenti della societą PT.)

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