(massima n. 1)
Quando la prestazione prevista da un contratto preliminare di vendita diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, come l'intervenuto vincolo di inedificabilità del terreno, l'obbligazione si estingue ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., e non può essere richiesto né della sua risoluzione né il risarcimento dei danni per inadempimento.