Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21224 del 24 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale; tale accertamento, che si concreta in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi alla compensazione "propria", non è soggetto alla disciplina tipica di questa, sia processuale che sostanziale, inclusa quella di cui all'art. 1248 c.c., circa l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

(massima n. 2)

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

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