(massima n. 1)
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale; tale accertamento, che si concreta in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi alla compensazione "propria", non è soggetto alla disciplina tipica di questa, sia processuale che sostanziale, inclusa quella di cui all'art. 1248 c.c., circa l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.