Cassazione civile Sez. III sentenza n. 34984 del 30 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte.

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