Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11732 del 2 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccepito dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi).

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