(massima n. 1)
In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest'ultimo, nell'opporsi alla convalida di sfratto per morositą, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morositą e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non gią di domanda riconvenzionale.