(massima n. 1)
In tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 31 TUF e ai sensi dell'art. 2049 c.c., che ravvisa la responsabilità dell?ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente. La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento contrattuale dell'intermediario.