Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26670 del 3 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione č prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolaritā del singolo caso in esame.

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