(massima n. 1)
In caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione č prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolaritā del singolo caso in esame.