(massima n. 1)
In termini di responsabilitā per danno cagionato da cose in custodia, anche nell'ipotesi di responsabilitā ex art. 2051 c.c., l'art. 1227 c.c. č applicabile, con conseguente possibile diminuzione della responsabilitā del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.