(massima n. 1)
In materia di incidenti stradali, il giudice di merito deve presumere la colpa del conducente del veicolo investitore nella misura del 100%, salvo che il conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La colpa del pedone può essere rilevata solo in presenza di una condotta imprevedibile o abnorme, dimostrando che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le misure di sicurezza esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.