Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21760 del 29 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di incidenti stradali, il giudice di merito deve presumere la colpa del conducente del veicolo investitore nella misura del 100%, salvo che il conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La colpa del pedone può essere rilevata solo in presenza di una condotta imprevedibile o abnorme, dimostrando che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le misure di sicurezza esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.

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