(massima n. 1)
In tema di concorso di cause umane e cause naturali, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali. Non è ammessa frazionabilità della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, atteso che il concorso tra causa umana e causa naturale non imputabile non può instaurarsi tra comportamenti umani colpevoli e concausa naturale.