Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12656 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno denominato "catastrofale", consistente nella lucida percezione di stare subendo un evento fatale, può essere effettuata soltanto in via equitativa, tenendo conto della durata e intensità della sofferenza. La stima effettuata dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

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