(massima n. 1)
La liquidazione del danno denominato "catastrofale", consistente nella lucida percezione di stare subendo un evento fatale, può essere effettuata soltanto in via equitativa, tenendo conto della durata e intensità della sofferenza. La stima effettuata dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.