Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11287 del 29 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

(massima n. 2)

Nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, il risarcimento deve coprire interamente il danno subito. Tuttavia, ciò non deve tradursi in un ingiustificato arricchimento del danneggiato che gli attribuisca una somma maggiore rispetto a quella effettivamente spettante. Quando il danneggiato ha già ricevuto una parte del risarcimento da un coobbligato solidale tramite una transazione, la somma riconosciuta dal giudice deve essere netta della parte già corrisposta.

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