(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute ed č una componente ordinaria del danno biologico, salva specifica allegazione di parte e relativa prova diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore. La modalitā di liquidazione del danno morale correttamente avviene attraverso il riferimento all'entitā del danno biologico, senza compromettere la distinzione tra le due specifiche categorie di danno.