Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8475 del 31 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute ed č una componente ordinaria del danno biologico, salva specifica allegazione di parte e relativa prova diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore. La modalitā di liquidazione del danno morale correttamente avviene attraverso il riferimento all'entitā del danno biologico, senza compromettere la distinzione tra le due specifiche categorie di danno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.