(massima n. 1)
Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacitą di lavoro e, quindi, di guadagno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilitą civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, corrisposti dall'Inps al danneggiato).