(massima n. 1)
Il giudice del merito può correttamente interpretare la domanda risarcitoria per danni subiti durante la gravidanza e al momento del parto come diretta alla responsabilità solidale sia del medico ginecologo, quale dipendente della struttura sanitaria pubblica in regime di attività libero-professionale intramuraria, sia della stessa struttura sanitaria. Tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità, ove motivata sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie.