(massima n. 1)
            La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non giā per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennitā di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento č derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilitā - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolaritā causale.