(massima n. 1)
            In materia di contratti preliminari di vendita di immobili, il termine convenuto per la stipula del contratto definitivo può essere qualificato come essenziale alla luce delle clausole contenute nel contratto stesso. La proroga del termine stabilito per la stipula del definitivo non esclude necessariamente la sua essenzialità, se permane l'interesse della parte ad esigere la prestazione alla nuova scadenza e non oltre. L'accertamento della essenzialità del termine originario e di quello prorogato spetta al giudice di merito.