(massima n. 1)
            In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas, la responsabilitā dell'inadempimento contrattuale č imputabile alla societā fornitrice, e non al gestore della rete, quando la sospensione č disposta illegittimamente dalla fornitrice senza una preventiva messa in mora dell'utente e il ripristino del servizio non avviene prontamente.