Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6518 del 11 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas, la responsabilitā dell'inadempimento contrattuale č imputabile alla societā fornitrice, e non al gestore della rete, quando la sospensione č disposta illegittimamente dalla fornitrice senza una preventiva messa in mora dell'utente e il ripristino del servizio non avviene prontamente.

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