Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3582 del 12 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione č tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilitā di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontā del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio).

(massima n. 2)

In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione del diritto alla salute. Pertanto, č onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalitā fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre č onere della parte debitrice provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilitā dell'esatta esecuzione della prestazione.

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