(massima n. 1)
Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti č riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalitā e nei termini stabiliti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento - la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto - prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione).