Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5549 del 1 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda sono attivitą riservate al giudice di merito, con la precisazione che l'attivitą interpretativa "deve essere diretta a cogliere, al di lą delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della domanda, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autoritą giudiziaria".

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