Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5549 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda sono attivitā riservate al giudice di merito, con la precisazione che l'attivitā interpretativa "deve essere diretta a cogliere, al di lā delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della domanda, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autoritā giudiziaria".

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 1495 c.c., se č decorsi i termini prescrittivi e se č il venditore ad agire verso compratore per pagamento del prezzo, quest'ultimo puō sempre fare valere la garanzia per i vizi della cosa; tuttavia tale disposizione non assume rilievo quando si tratta di un credito relativo a successivo intervento riparazioni sul medesimo macchinario fornito precedentemente.

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