Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16227 del 8 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono infatti circoscritte, dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio.

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