Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7498 del 30 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) — che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno — devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

(massima n. 2)

In tema di mandato, sulle somme anticipate dal mandatario, mentre gli interessi legali, che sono di natura corrispettiva, decorrono dal giorno dell'esborso o, se manca la prova di tale data, dalla messa in mora, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, atteso che, trattandosi di un debito di valuta, il maggior danno subito dal creditore dev'essere dimostrato, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.; al riguardo il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore, che è comunque tenuto a fornire la prova di elementi in base ai quali il danno sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria di appartenenza.

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