(massima n. 2)
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all'intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria.