(massima n. 1)
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace).