(massima n. 1)
In tema di non punibilitą per la particolare tenuitą del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilitą dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entitą del danno, ovvero come possibile spia dell'intensitą dell'elemento soggettivo.