(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilitą per la particolare tenuitą del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrą, di per sé sola, rendere di particolare tenuitą un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entitą dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.