(massima n. 1)
L'estinzione del diritto di usufrutto di quota di societā a responsabilitā limitata, in difetto di una norma specifica, č regolamentata dai principi generali in tema di usufrutto, con la conseguenza che essa, in quanto ipotesi equiparabile al totale perimento della cosa su cui il diritto č costituito di cui all'art. 1014, n. 3 c.c., si verifica con la cancellazione della societā dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria della societā medesima.