Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1436 del 15 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è, si, di natura reale, ma si prescrive, agli effetti degli artt. 1026 e 1014 c.c., per il mancato esercizio dei poteri ad esso inerenti protrattosi per venti anni dall'acquisto dall'unità immobiliare, senza che abbia rilievo l'impedimento frapposto dal costruttore-venditore che non abbia consegnato il possesso del bene, né trattandosi di diritto indisponibile e perciò non soggetto alla prescrizione.

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