(massima n. 1)
Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è, si, di natura reale, ma si prescrive, agli effetti degli artt. 1026 e 1014 c.c., per il mancato esercizio dei poteri ad esso inerenti protrattosi per venti anni dall'acquisto dall'unità immobiliare, senza che abbia rilievo l'impedimento frapposto dal costruttore-venditore che non abbia consegnato il possesso del bene, né trattandosi di diritto indisponibile e perciò non soggetto alla prescrizione.