Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5111 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La proprietà di un immobile diruto, a seguito del sisma del 1968 in Sicilia, costituisce il presupposto per accedere ai benefici della legislazione emergenziale, tra i quali, l'assegnazione gratuita di lotti contigui, ex art. 4-bis del d.l. n. 299 del 1978, conv. dalla l. n. 464 del 1978, il cui successivo accorpamento, per la costruzione di un unico immobile per volontà degli assegnatari, non instaura una comunione sull'intera opera realizzata, ma determina una accessione, rimanendo la proprietà esclusiva della parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità.

(massima n. 2)

La presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio condominiale, stabilita dall'art. 1117 c.c., deve ritenersi applicabile, per analogia, anche quando si tratti di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti edifici, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario (od ai proprietari) di uno solo degli immobili; in simili ipotesi, però, la presunzione è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone pro indiviso - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune.

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