(massima n. 1)
In materia di distanze tra costruzioni e vedute, il giudice deve distinguere tra la normativa sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., che tutela interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, e quella sulle vedute di cui all'art. 905 c.c., che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini, proteggendo esclusivamente interessi privati. Il principio della prevenzione si applica alle distanze tra costruzioni, ma non alle vedute.