Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16975 del 14 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La trasformazione di una pompeiana in tettoia, che comporti un aumento della sagoma d'ingombro in un edificio, costituisce una nuova costruzione, soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali. Ne consegue l'irrilevanza del carattere accessorio della costruzione, risultante dalle norme tecniche di attuazione del p.r.g. di un ente locale, atteso che le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche.

(massima n. 2)

In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, cosė da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietā, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed č assoggettato al rispetto delle distanze stesse.

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