Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15066 del 29 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea.

(massima n. 2)

In tema di diritto di superficie, non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica della titolarità dell'area di sedime, poiché solo ad alcuni la legge riconosce natura pertinenziale; ne consegue che agli altri, in forza di un implicito diritto di superficie, deve essere riconosciuta, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata per tutta la durata della concessione.

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