(massima n. 1)
La donazione di cosa altrui č nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioč la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.