Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29661 del 19 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.

(massima n. 2)

I soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c., sono quelli estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, e non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere, cosicché, in presenza di una trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell'alienazione entro cinque anni da quella dell'atto traslativo, l'accoglimento di tale domanda travolge tutti gli acquisti successivi, ancorché trascritti prima della trascrizione della domanda stessa, rendendoli inopponibili alla parte vittoriosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.